Guida alla ristrutturazione edilizia |
La legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. La stessa legge finanziaria 2010 ha prorogato la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative. L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013. Non ha più scadenza, inoltre, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Non ha scadenze, anche, la possibilità di fruire: della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell’abitazione principale;
LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni. Dal 1° ottobre 2006, l’importo massimo di spesa (48.000 euro), per cui è possibile fruire dell’agevolazione Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro). Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi, sulla singola unità immobiliare. Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2009 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di 48.000 euro. I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo. Possono optare per questa diversa ripartizione della detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti. ESEMPI il contribuente che alla data del 31 dicembre 2010 abbia compiuto 80 anni di età ed abbia effettuato nello stesso anno lavori di ristrutturazione, invece che in dieci anni, potrà ripartire la detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2010, 2011 e 2012, o anche in cinque quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE La casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell’impianto elettrico, idraulico e del bagno. La spesa sostenuta nel 2010 è di 30.000 euro, Iva compresa. A fronte di questa cifra si possono detrarre 10.800 euro (36% di 30.000) in dieci anni, con un risparmio d’imposta di 1.080 euro per ogni anno. Per le persone anziane di settantacinque e ottanta anni invece il risparmio di imposta conseguibile sarà rispettivamente di 2.160 euro (10.800: 5) e 3.600 euro (10.800: 3) per ogni anno. Va precisato, inoltre, che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione. ESEMPIO ATTENZIONE Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati: il proprietario o il nudo proprietario; Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori (vedi più avanti). Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico. In questo caso è però necessario che: il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente; PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457). In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese: le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni. Come precisato nella risoluzione 7/E del 12 febbraio 2010, le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, nn. 1, 2 e 3 del Codice civile (il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, ecc.). Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. L’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne. Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili. Gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati: alla realizzazione di autorimesse o posti auto; possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempre che le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore; Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’articolo 3 del Testo Unico prima citato. Sono inoltre detraibili i seguenti interventi: eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell’agevolazione non solo le opere per l’adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all’installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica. Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’agevolazione, invece, compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, come, ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Tra le opere agevolabili rientrano: l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad Comunicazione di inizio lavori Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici territoriali dell’Agenzia o nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La comunicazione (per tutte le regioni italiane e le province autonome) deve essere inviata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara A tale modello devono essere allegati: la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia; ATTENZIONE In luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre un’autocertificazione, ai sensi del Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. La dichiarazione è esente da imposta di bollo. Anche se ricorrono alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le Per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, il modello di comunicazione Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle Pagamento mediante bonifico Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sono escluse da tale modalità di pagamento quelle spese che non è possibile pagare con bonifico (ad esempio, oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo). Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono indicare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento. ATTENZIONE Alla norma che prevede che le spese vengano inderogabilmente sostenute tramite bonifico fanno eccezione quelle relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori. Al momento del pagamento del bonifico, dal 1° luglio 2010, banche e poste devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
ATTENZIONE Nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori, dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006), il costo della manodopera deve essere indicato in maniera distinta. Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, infatti, deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. Per le detrazioni richieste fino al periodo d’imposta 2002, quando l’importo complessivo dei lavori eseguiti era superiore a 51.645,69 euro, occorreva inviare al Centro operativo di Pescara la “dichiarazione di esecuzione dei lavori”. Il mancato invio di tale comunicazione, sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri o da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi, comportava la decadenza del beneficio. A partire dal 2003, poiché il limite di spesa detraibile è di 48.000 euro (originariamente era stato fissato in 77.468,53 euro), non è più necessario l’invio di questa dichiarazione. Nei casi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l’importo eventualmente fruito la comunicazione non è stata trasmessa preventivamente al Centro Operativo di Pescara; Dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006), è stata prevista una nuova causa di decadenza dalle agevolazioni fiscali. E’ stato infatti introdotto l’obbligo di indicare in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori, il costo della manodopera. Non allegare i documenti o non compilare in modo corretto il modello di comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non vi provvede entro il termine indicato dall’Ufficio. n caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi SE CAMBIA IL POSSESSO La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della detrazione, nei casi più frequenti comporta il trasferimento della detrazione. Compravendita, donazione e successione Nel caso in cui viene venduto l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all’acquirente dell’immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica). Se il contribuente che ha eseguito l’intervento (donante) effettua la donazione dell’immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest’ultimo. Se muore il contribuente titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, le detrazioni competono solo qualora l’erede conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Nei casi sopra indicati, se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da persone diverse dal possessore (inquilino, comodatario), il diritto a detrarre le rate residue non si trasferisce e continua a spettare al detentore o al familiare convivente che ha sostenuto i costi. Trasferimento dell’inquilino o del comodatario La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione L’IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE L’AGEVOLAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Si tratta di: ascensori e montacarichi; Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza ESEMPIO Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%: ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo. Per l’applicazione dell’agevolazione dell’Iva al 10% non è necessario alcun adempimento particolare come, invece, previsto per la fruizione della detrazione Irpef del 36%. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.
Si tratta, in particolare: A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro risanamento conservativo ristrutturazione B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione
ESEMPIO Prezzo di acquisto dell’abitazione: = 180.000 euro La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di 48.000 euro e deve essere ripartita in 10, 5 o 3 rate annuali di pari importo (vedi capitolo 1).Resta fermo che anche nel caso di stipula del compromesso il rogito deve avvenire entro i termini previsti. Per effetto delle varie disposizioni che si sono succedute nel tempo, la misura dell’agevolazione spettante varia a seconda del momento di sostenimento della spesa e del periodo in cui sono stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione (vedi tabella). Rogito stipulato dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006 Detrazione Irpef del 41% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, come risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. L’ammontare massimo di spesa ammessa è di 48.000 euro. Rogito stipulato dal 2002 al 2005 e dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 (per immobili ristrutturati entro dicembre 2006)
Acquisti di immobili ristrutturati dal 1° gennaio 2008 ed entro il 31 dicembre 2012
Per gli acquisti successivi al 1° ottobre 2006 il limite di 48.000 euro deve intendersi riferito
l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2013. Il termine “immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione; COSA FARE PER OTTENERE LA DETRAZIONE Per fruire di questa particolare agevolazione non sono necessarie né la trasmissione del LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% DEGLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN COSA CONSISTE I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della loro casa di abitazione principale, possono detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari, per costruzione e ristrutturazione dell’unità immobiliare, stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. L’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta. Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora trasfuso nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380). Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. LE CONDIZIONI RICHIESTE Per usufruire della detrazione in questione è necessario che siano rispettate le seguenti il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei diciotto mesi successivi; La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardanti l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile. La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Amministrazione finanziaria decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione. La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36%
A. Sulle singole unità abitative Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche o di altre unità immobiliari unione di due unità immobiliari con opere esterne Allargamento porte Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio Allargamento porte e finestre esterne Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura Allarme finestre esterne Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni Ampliamento con formazione Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) di volumi tecnici con opere interne ed esterne Ampliamento locali Demolizione e/o costruzione ampliando volumetrie esistenti (Detraibile, purché non sia un nuovo appartamento) Apertura interna Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno Ascensore, Balconi, Barriere architettoniche, Box auto Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/89 Cablatura degli edifici Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali Caldaia Sostituzione o riparazione con innovazioni Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico) Installazione di macchinari esterni Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti Canna fumaria Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti Cantine Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre Centrale idrica Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie) Citofoni, videocitofoni e telecamere Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti Contenimento Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere dell’inquinamento acustico edilizie propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge) Cornicioni Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti Davanzali finestre e balconi Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori) Facciata Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche soloi colori) Finestra Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti Fognatura Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica) Garage Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti Gradini scale Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti Grondaie Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente Impianto di riscaldamento autonomo Nuovo impianto, senza opere edilizie interno (purché conforme alla L. 46/90) Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente Infissi esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata) Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori Lastrico solare Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti Locale caldaia Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente Lucernari Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti Mansarda Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d’uso Marciapiede Nuova realizzazione su suolo privato Messa a norma degli edifici Interventi di messa a norma degli edifici (Detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all’art. 1 L. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge) Montacarichi Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti Muri di cinta Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente Muri esterni di contenimento Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori Muri interni Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna Parapetti e balconi Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti Parete esterna Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori) Parete interna Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna Pavimentazione esterna Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali Pensilina protezione autovetture Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti Persiana Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi Pianerottolo Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti Piscina Rifacimento modificando caratteri preesistenti Porta blindata esterna Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi Porta blindata interna Nuova installazione Porta-finestra Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi Porte esterne Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa Recinzioni Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse Ricostruzione Demolizione e fedele ricostruzione di edifici Risparmio energetico Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge) Salvavita Sostituzione o riparazione con innovazioni Sanitari Sostituzione di impianti e apparecchiature Saracinesca Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente Serramenti esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti Sicurezza statica Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti Soppalco Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione Sottotetto Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti Per accesso alla proprietà Tegole Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti Terrazzi Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano) Tetto Sostituzione dell’intera copertura Tinteggiatura esterna Rifacimento modificando materiali e/o colori Travi (tetto) Sostituzioni con modifiche Veranda Innovazioni rispetto alla situazione precedente Vespaio Rifacimento Zoccolo esterno facciata Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi Su facciata Allargamento porte interne Con demolizioni di modesta entità Allarme (impianto) Riparazione senza innovazioni Androne Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti Antenna Antenna comune in sostituzione delle antenne private Balconi Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali Box Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti Caldaia Riparazione senza innovazioni Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi Cancelli esterni Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti Canna fumaria Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti Cantine Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti Centrale idrica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti Cornicioni Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni) Davanzali finestre e balconi Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti Facciata Piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti Finestra Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi Fognatura Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato Garage Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti Gradini scale Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni Grondaie Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente Impianto di riscaldamento Riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con ammoder(purché conforme alla L. 46/90) namenti e/o innovazioni Impianto idraulico Riparazione senza innovazioni o sostituzioni Inferriata fissa Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori Infissi esterni Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti Infissi interni Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti Intonaci interni Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori Lastrico solare Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti Locale caldaia Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti Lucernari Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti Marciapiede su suolo privato Rifacimento come preesistente Montacarichi (interni ed esterni) Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti Muri di cinta Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti Muri esterni di contenimento Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti Muri interni Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi Parapetti e balconi Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti Parcheggi Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti Parete esterna Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti Parete interna Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi Pavimentazione esterna Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti Pavimentazione interna Riparazioni senza innovazioni Pensilina protezione autovetture Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti Persiana Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori) Pianerottolo Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno) Piscina Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti Porta blindata esterna Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti Porta-finestra Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali Porte esterne Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti Porte interne Riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni Recinzioni Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti Salvavita Riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi Sanitari Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.) Saracinesca Sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti Scala esterna Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti Scala interna Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti Serramenti esterni Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche Serramenti interni Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti Tegole Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti Terrazzi Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano) Tetto Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti Tinteggiatura esterna Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti Tinteggiatura interna Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori Tramezzi Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare Travi (tetto) Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti Veranda Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali Zoccolo esterno facciata Rifacimento conservando i caratteri essenziali PER SAPERNE DI PIÙ Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Articolo tratto dal sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate >> Inviaci una mail per ulteriori informazioni o per ricevere un preventivo gratuito... |